{"id":5919,"date":"2025-05-18T06:52:00","date_gmt":"2025-05-18T04:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pappeceblog.it\/?p=5919"},"modified":"2025-05-18T14:06:55","modified_gmt":"2025-05-18T12:06:55","slug":"referendum-8-e-9-giugno-2025-perche-votare-1","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/2025\/05\/18\/referendum-8-e-9-giugno-2025-perche-votare-1\/","title":{"rendered":"Referendum 8 e 9 giugno 2025: perch\u00e9 votare (1)"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Ho chiesto a un amico giudice del lavoro di spiegare a noi profani i cinque referendum in votazione l&#8217;8 e il 9 giugno 2025. Di seguito il suo resoconto. Siccome l&#8217;articolo \u00e8 lungo, lo pubblico in due puntate: la prima oggi, la seconda il prossimo 25 maggio. Vi chiedo di leggerlo con la massima attenzione, di inoltrarlo a parenti, amici, colleghi, conoscenti, e soprattutto di andare a votare.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Premessa dell&#8217;autore: Domenica 8 e luned\u00ec 9 giugno 2025 gli elettori italiani sono chiamati a votare su cinque referendum abrogativi. Per la validit\u00e0 della consultazione \u00e8 necessario che vada a votare almeno la met\u00e0 + 1 degli aventi diritto al voto (che sono circa 47 milioni di persone: quindi, se non andranno a votare pi\u00f9 di 23,5 milioni di elettori, i voti espressi da chi si sar\u00e0 recato alle urne non conteranno nulla).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il rischio di fallimento di questi referendum \u00e8 molto alto: mentre negli anni dal 1974 (anno in cui si tenne il primo referendum abrogativo) al 1995 il quorum (ossia la met\u00e0 + 1 degli aventi diritto al voto) \u00e8 stato raggiunto 9 volte su 10 consultazioni, negli anni dal 1997 ad oggi il quorum \u00e8 stato raggiunto solo 1 volta su 8. \u00c8 noto, inoltre, che in tutte le elezioni (politiche, regionali, comunali, europee) svoltesi negli ultimi dieci anni, la partecipazione al voto \u00e8 stata molto pi\u00f9 bassa che in passato, ed \u00e8 scesa pi\u00f9 volte sotto il 50% (nelle elezioni europee e regionali). Come ha ricordato il Presidente Mattarella, tuttavia, la non partecipazione al voto indebolisce la democrazia, perch\u00e9 consegna nelle mani di pochi tutto il potere decisionale su questioni che riguardano l\u2019intera collettivit\u00e0.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Le materie di questi cinque referendum sono complesse, i quesiti sono di difficile lettura anche per i tecnici del diritto, <strong>ma \u00e8 importante andare a votare, perch\u00e9 si tratta di decidere su diritti fondamentali di tante persone<\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>* * * * *<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I due referendum sui licenziamenti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol>\n<li><strong>Abrogazione del D.Lgs. 23\/2015 (c.d. Jobs Act), nella sua interezza<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>C\u2019era una volta l\u2019art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300\/1970), rimasto in vigore dal 1970 al 2012: si applicava alle imprese con pi\u00f9 di 15 dipendenti e prevedeva che, in caso di licenziamento individuale nullo (perch\u00e9 intimato per causa di matrimonio, o durante la gravidanza, o perch\u00e9 discriminatorio per ragioni politiche, religiose, razziali, di lingua, di sesso, di handicap, di et\u00e0, di nazionalit\u00e0, di orientamento sessuale, o perch\u00e9 intimato senza rispettare il diritto del lavoratore di difendersi dalle accuse rivoltegli), in caso di licenziamento individuale inefficace (perch\u00e9 intimato oralmente) ed in caso di licenziamento individuale illegittimo (perch\u00e9 privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, cio\u00e8 intimato come sanzione per un comportamento illecito del lavoratore, risultato non provato, ovvero perch\u00e9 privo di giustificato motivo oggettivo, cio\u00e8 intimato per una ragione economico-organizzativa dell\u2019azienda, risultata non provata) il lavoratore avesse diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data del licenziamento fino a quella dell\u2019effettiva reintegrazione; il lavoratore aveva inoltre diritto di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento di un\u2019indennit\u00e0 pari a 15 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione, determinando cos\u00ec la risoluzione del rapporto di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 18 dello Statuto dei Lavoratori si applicava anche ai licenziamenti collettivi, ove dichiarati inefficaci (per violazione della procedura di concertazione sindacale, prevista dalla L. 223\/1991) o illegittimi (per violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, previsti nell\u2019accordo conclusivo della procedura sindacale o, in mancanza di accordo, di quelli previsti dalla stessa L. 223\/1991, ovvero anzianit\u00e0, carichi di famiglia, ed esigenze tecnico-produttive).<\/p>\n\n\n\n<p>Si trattava, evidentemente, di una tutela forte, che aveva un\u2019efficacia dissuasiva nei confronti del datore di lavoro per la seriet\u00e0 delle conseguenze che avrebbe dovuto sopportare, e che dava al lavoratore la possibilit\u00e0 di esercitare i propri diritti (alla giusta retribuzione, alla qualifica corrispondente alle mansioni svolte, alle tutele per maternit\u00e0 e malattia, ecc.) anche nel corso del rapporto di lavoro, se necessario ricorrendo al Giudice del Lavoro, senza timore di essere licenziato ingiustamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Le leggi successive, di seguito illustrate (L. 92\/2012 e D.Lgs. 23\/2015), hanno sensibilmente abbassato il livello di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti illegittimi, con lo scopo dichiarato di aumentare l\u2019occupazione sulla base del presupposto \u2013 non dimostrato \u2013 che un datore di lavoro sia indotto ad assumere pi\u00f9 dipendenti se sa che licenziarne <em>illegittimamente<\/em> qualcuno gli coster\u00e0 un po\u2019 meno (perch\u00e9, sia chiaro, licenziare<em> legittimamente<\/em>, ad esempio, un dipendente sorpreso a<\/p>\n\n\n\n<p>rubare, o un altro le cui mansioni sono diventate superflue, \u00e8 sempre stato permesso dalla legge, senza alcun costo per i datori di lavoro). Che, poi, una significativa crescita della buona occupazione in Italia ci sia stata negli ultimi 10 anni, e sia stata causata dalla nuova regolazione del mercato del lavoro, \u00e8 ancora tutto da dimostrare: c\u2019\u00e8 stata, piuttosto, una crescita apparente, fatta di lavoro povero e precario, spesso inidoneo ad assicurare ai lavoratori quella <em>\u201cesistenza libera e dignitosa\u201d <\/em>che <strong>l\u2019art. 36 Cost.<\/strong> vuole sia garantita mediante la giusta retribuzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Un altro risultato della legislazione pi\u00f9 recente \u00e8 sotto gli occhi di tutti gli operatori (avvocati e Giudici) che si occupano di controversie di lavoro: negli ultimi 10 anni sono pressoch\u00e9 scomparse le cause di lavoro proposte da lavoratori dipendenti nel corso del rapporto di lavoro, il che significa che i lavoratori hanno rinunciato ad esercitare in giudizio i loro diritti in costanza di rapporto, per il timore che ci\u00f2 possa determinare la perdita del posto di lavoro, senza pi\u00f9 avere la certezza della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il primo ridimensionamento delle tutele contro i licenziamenti illegittimi rispetto alla disciplina uniforme dell\u2019art. 18 St. Lav. \u00e8 stato introdotto dalla L. 92\/2012 (c.d. Legge Fornero), che ha diversificato le sanzioni a seconda del tipo di illegittimit\u00e0 del licenziamento: la reintegrazione nel posto di lavoro, con tutte le retribuzioni dal licenziamento all\u2019effettiva reintegra, \u00e8 stata mantenuta solo nei casi di licenziamento nullo o inefficace; per i casi di licenziamento illegittimo per inesistenza dei fatti addotti a fondamento del licenziamento o perch\u00e9 intimato per violazioni punite dal contratto collettivo con sanzioni meno gravi della risoluzione del rapporto, \u00e8 stata ancora prevista la reintegrazione nel posto di lavoro, ma accompagnata da un\u2019indennit\u00e0 quantificata dal Giudice nella misura massima di dodici mensilit\u00e0 di retribuzione; per i casi di licenziamento illegittimo perch\u00e9 intimato per fatti realmente commessi dal lavoratore, ma valutati dal Giudice non cos\u00ec gravi da giustificare un licenziamento, \u00e8 stato previsto un ristoro solo indennitario, da un minimo di dodici a un massimo di ventiquattro mensilit\u00e0 di retribuzione; infine, per il licenziamento illegittimo per violazione del diritto di difesa del lavoratore \u00e8 stata prevista solo un\u2019indennit\u00e0 da sei a dodici mensilit\u00e0 di retribuzione.<\/p>\n\n\n\n<p>Con il D.Lgs. 23\/2015 (c.d. Jobs Act) le tutele sono state ulteriormente ridotte per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (per quelli assunti fino a tale data, invece, continua ad applicarsi la L. 92\/2012): per costoro, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e a tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra \u00e8 stato mantenuto nelle sole ipotesi di licenziamento nullo o inefficace; la reintegrazione \u00e8 stata prevista anche nelle ipotesi di licenziamento illegittimo perch\u00e9 il fatto contestato al lavoratore \u00e8 inesistente, ma con diritto ad una indennit\u00e0 risarcitoria non superiore a dodici mensilit\u00e0 di retribuzione; per ogni altro licenziamento illegittimo \u00e8 stata prevista solo un\u2019indennit\u00e0 determinata nella misura fissa di due mensilit\u00e0 di retribuzione per ogni anno di anzianit\u00e0 del lavoratore nelle imprese con pi\u00f9 di 15 dipendenti e di una mensilit\u00e0 per ogni anno di anzianit\u00e0 nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Questa legge aveva tanti e tali difetti che \u00e8 gi\u00e0 stata oggetto di ben cinque sentenze della Corte Costituzionale, che ne hanno dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale invarie parti: \u00e8 anzitutto venuto meno il criterio rigido ed automatico di calcolo dell\u2019indennit\u00e0 prevista per il licenziamento illegittimo (una o due mensilit\u00e0 di retribuzione per ogni anno di anzianit\u00e0, a seconda delle dimensioni occupazionali dell\u2019impresa), ed \u00e8 ora compito del Giudice determinarne il concreto ammontare sulla base non solo dell\u2019anzianit\u00e0 del lavoratore, ma di ogni altra circostanza del caso<\/p>\n\n\n\n<p>concreto (dimensioni dell&#8217;impresa, comportamento e condizioni delle parti ecc.); \u00e8 stata estesa la tutela reintegratoria \u201cpiena\u201d (con tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra) ai licenziamenti la cui nullit\u00e0 non \u00e8 prevista espressamente dalla legge ma deriva dalla contrariet\u00e0 a norme imperative prive della espressa sanzione della nullit\u00e0, nonch\u00e9 ai licenziamenti disciplinari illegittimi perch\u00e9 il fatto commesso dal lavoratore \u00e8 punito dal contratto collettivo con una sanzione conservativa del rapporto di lavoro (es. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per alcuni giorni); infine, la tutela reintegratoria \u201cattenuata\u201d (indennit\u00e0 non superiore a dodici mensilit\u00e0 di retribuzione) \u00e8 ora applicabile anche ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo<\/p>\n\n\n\n<p>(c.d. \u201ceconomici\u201d) ove sia dimostrata in giudizio l\u2019insussistenza del fatto materiale (cio\u00e8 della ragione economico-organizzativa) posto a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>La disparit\u00e0 di trattamento introdotta da questa legge tra i lavoratori assunti fino al 7 marzo 2015 e quelli assunti dopo tale data \u00e8 particolarmente evidente nei casi di licenziamento collettivo illegittimo: dipendenti di una stessa impresa, licenziati nell\u2019ambito della stessa operazione di riduzione del personale, godono di tutele diverse nel caso in cui il licenziamento collettivo venga dichiarato illegittimo, perch\u00e9 quelli assunti fino al 7 marzo 2015 possono ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, mentre quelli assunti dopo tale data devono accontentarsi di una tutela meramente indennitaria.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>votando \u201cNO\u201d<\/strong> si mantiene in vigore il D.Lgs. 23\/2015, con le correzioni apportate dalla Corte Costituzionale;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>votando \u201cS\u00cd\u201d<\/strong> si vota per l\u2019abrogazione integrale della legge, e si torna per tutti i lavoratori dipendenti da imprese con pi\u00f9 di 15 dipendenti \u2013 quale che sia la data della loro assunzione, anteriore o successiva al 7 marzo 2015 \u2013 alla disciplina della L. 92\/2012 (c.d. Legge Fornero)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. Abrogazione parziale dell\u2019art. 8 L. 604\/1966, come sostituito dall\u2019art. 2 L. 108\/1990<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La norma di cui si propone l\u2019abrogazione riguarda la tutela contro i licenziamenti illegittimi nell\u2019ambito delle imprese con meno di 16 dipendenti che, com\u2019\u00e8 noto, sono la grande maggioranza delle imprese italiane.<\/p>\n\n\n\n<p>La legge prevede che, in caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro \u00e8 tenuto, a sua scelta, o a riassumere il lavoratore oppure a risarcirgli il danno versandogli un\u2019indennit\u00e0 di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilit\u00e0 dell\u2019ultima retribuzione (si pu\u00f2 arrivare fino a 10 mensilit\u00e0 per i lavoratori con anzianit\u00e0 superiore a 10 anni e fino a 14 mensilit\u00e0 per i lavoratori con anzianit\u00e0 superiore a 20 anni); l\u2019importo adeguato al caso concreto \u00e8 stabilito dal Giudice avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell\u2019impresa, all\u2019anzianit\u00e0 di servizio del lavoratore, al comportamento e alle condizioni delle parti.<\/p>\n\n\n\n<p>Bisogna considerare che, ai tempi dell\u2019originaria legge del 1966, le piccole imprese avevano prevalentemente natura familiare, e il legislatore aveva ritenuto di bilanciare la tutela del lavoratore illegittimamente licenziato con la necessit\u00e0 di non danneggiare eccessivamente il piccolo imprenditore, data la limitata disponibilit\u00e0 economica delle piccole imprese familiari. Oggi non \u00e8 pi\u00f9 cos\u00ec, e molte imprese con pochi dipendenti non sono affatto \u201cpiccole\u201d dal punto di vista economico: grazie alla frammentazione dei processi produttivi, all\u2019espansione della logistica ed alla prevalente importanza delle strutture organizzative e della tecnologia rispetto alle risorse umane, esistono numerose aziende che, con pochi dipendenti, riescono a produrre volumi d\u2019affari milionari.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte Costituzionale, gi\u00e0 nel 2022, ha dichiarato che il criterio di determinazione dell\u2019indennit\u00e0 risarcitoria incentrato sul solo numero degli occupati non \u00e8 pi\u00f9 rispondente alla realt\u00e0 attuale e che l\u2019esiguo divario tra minimo e massimo dell\u2019indennit\u00e0 (da 2,5 a 6 mensilit\u00e0 di retribuzione) non consente di adeguarne l\u2019importo alla specificit\u00e0 di ogni singola vicenda, ed ha pertanto sollecitato il legislatore a modificare la norma; il Parlamento, per\u00f2, non vi ha ancora provveduto, e non resta quindi che il referendum.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>votando \u201cNO\u201d<\/strong> si mantiene in vigore la legge cos\u00ec com\u2019\u00e8;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>votando \u201cS\u00cd\u201d<\/strong> si sopprime il limite massimo dell\u2019indennit\u00e0 e sar\u00e0 quindi il Giudice a dover valutare l\u2019effettiva forza economica dell\u2019impresa ed ogni altro elemento utile al fine di determinare il giusto importo dell\u2019indennit\u00e0 nel caso concreto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>BIBLIOGRAFIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E. Tarquini, 8 e 9 giugno: <em>votiamo per i diritti delle persone che lavorano<\/em>, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/intro-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/intro-<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>referendum?idn=236&amp;idx=29298&amp;idlink=3&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium<\/p>\n\n\n\n<p>=email&amp;utm_campaign=20250428<\/p>\n\n\n\n<p>A.L. Terzi e G. Cannella, <em>I referendum sui licenziamenti<\/em>, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/i-referendum-sui-licenziamenti-25035\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/i-referendum-sui-licenziamenti-25035<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>C. Coppetta Calzavara, Il referendum sul contratto di lavoro a termine, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/i-referendum-sui-licenziamenti\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/i-referendum-sui-licenziamenti<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>R. Riverso, <em>Il referendum in materia di sicurezza sul lavoro negli appalti per estendere<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>la responsabilit\u00e0 solidale del committente, dell\u2019appaltatore e del subappaltatore<\/em>, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/referendum-in-materia-di-sicurezza-sul-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/referendum-in-materia-di-sicurezza-sul-<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>lavoro-negli-appalti-per-estendere-la-responsabilita-solidale-del-committente-dell-<\/p>\n\n\n\n<p>appaltatore-e-del-subappaltatore<\/p>\n\n\n\n<p>R. Riverso, <em>Note di mezza estate sul Jobs act annegato in un mare di incostituzionalit\u00e0:<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>il caso del licenziamento disciplinare<\/em>, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/jobs-act-corte-cost\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/jobs-act-corte-cost<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>A. Guariso, <em>Il referendum sulla cittadinanza<\/em>, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/il-referendum-sulla-cittadinanza\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/il-referendum-sulla-cittadinanza<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ho chiesto a un amico giudice del lavoro di spiegare a noi profani i cinque referendum in votazione l&#8217;8 e il 9 giugno 2025. Di seguito il suo resoconto. Siccome l&#8217;articolo \u00e8 lungo, lo pubblico in due puntate: la prima oggi, la seconda il prossimo 25 maggio. Vi chiedo di leggerlo con la massima attenzione, di inoltrarlo a parenti, amici, colleghi, conoscenti, e soprattutto di andare a votare. Premessa dell&#8217;autore: Domenica 8 e luned\u00ec 9 giugno 2025 gli elettori italiani sono chiamati a votare su cinque referendum abrogativi. Per la validit\u00e0 della consultazione \u00e8 necessario che vada a votare almeno<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4820,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_lock_modified_date":false,"footnotes":""},"categories":[18,19],"tags":[558,1194,159],"coauthors":[69],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5919"}],"collection":[{"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5919"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5919\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5924,"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5919\/revisions\/5924"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4820"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5919"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5919"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5919"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=5919"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}