{"id":5921,"date":"2025-05-25T02:21:00","date_gmt":"2025-05-25T00:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/pappeceblog.it\/?p=5921"},"modified":"2025-05-18T14:21:54","modified_gmt":"2025-05-18T12:21:54","slug":"referendum-8-e-9-giugno-2025-perche-votare-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/2025\/05\/25\/referendum-8-e-9-giugno-2025-perche-votare-2\/","title":{"rendered":"Referendum 8 e 9 giugno 2025: perch\u00e9 votare (2)"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Ho chiesto a un amico giudice del lavoro di spiegare a noi profani i cinque referendum in votazione l&#8217;8 e il 9 giugno 2025. Di seguito il suo resoconto. Siccome l&#8217;articolo \u00e8 lungo, lo pubblico in due puntate: la prima \u00e8 stata gi\u00e0 pubblicata lo scorso <a href=\"https:\/\/pappeceblog.it\/index.php\/2025\/05\/18\/referendum-8-e-9-giugno-2025-perche-votare-1\/\">18 maggio<\/a>, la seconda viene pubblicata oggi. Vi chiedo di leggerlo con la massima attenzione, di inoltrarlo a parenti, amici, colleghi, conoscenti, e soprattutto di andare a votare.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><em>Premessa dell&#8217;autore: Domenica 8 e luned\u00ec 9 giugno 2025 gli elettori italiani sono chiamati a votare su cinque referendum abrogativi. Per la validit\u00e0 della consultazione \u00e8 necessario che vada a votare almeno la met\u00e0 + 1 degli aventi diritto al voto (che sono circa 47 milioni di persone: quindi, se non andranno a votare pi\u00f9 di 23,5 milioni di elettori, i voti espressi da chi si sar\u00e0 recato alle urne non conteranno nulla).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Il rischio di fallimento di questi referendum \u00e8 molto alto: mentre negli anni dal 1974 (anno in cui si tenne il primo referendum abrogativo) al 1995 il quorum (ossia la met\u00e0 + 1 degli aventi diritto al voto) \u00e8 stato raggiunto 9 volte su 10 consultazioni, negli anni dal 1997 ad oggi il quorum \u00e8 stato raggiunto solo 1 volta su 8. \u00c8 noto, inoltre, che in tutte le elezioni (politiche, regionali, comunali, europee) svoltesi negli ultimi dieci anni, la partecipazione al voto \u00e8 stata molto pi\u00f9 bassa che in passato, ed \u00e8 scesa pi\u00f9 volte sotto il 50% (nelle elezioni europee e regionali). Come ha ricordato il Presidente Mattarella, tuttavia, la non partecipazione al voto indebolisce la democrazia, perch\u00e9 consegna nelle mani di pochi tutto il potere decisionale su questioni che riguardano l\u2019intera collettivit\u00e0.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Le materie di questi cinque referendum sono complesse, i quesiti sono di difficile lettura anche per i tecnici del diritto, <strong>ma \u00e8 importante andare a votare, perch\u00e9 si tratta di decidere su diritti fondamentali di tante persone<\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>* * * * *<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il referendum sul contratto di lavoro a termine<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>Abrogazione parziale dell\u2019art. 19 del D.Lgs. 81\/2015 (c.d. Jobs Act)<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Anche qui, bisogna partire da lontano.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel nostro ordinamento, il contratto di lavoro subordinato \u00e8, di regola, a tempo indeterminato, mentre il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (o \u201ca termine\u201d) rappresenta l\u2019eccezione. Solo la stabilit\u00e0 del rapporto di lavoro, infatti, garantisce ai lavoratori l\u2019esercizio dei loro diritti senza la paura del mancato rinnovo del contratto, e consente di garantire quella esistenza libera e dignitosa che deriva dalla continuit\u00e0 del lavoro e della retribuzione: il carattere ordinario del rapporto di lavoro a tempo indeterminato \u00e8 ormai da tempo affermato anche dal diritto dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n<p>La disciplina del contratto a termine \u00e8 stata per quasi 40 anni quella dettata dalla L.230\/1962 che, rispettando il rapporto regola\/eccezione, consentiva la stipulazione di contratti di lavoro a termine soltanto in casi specifici, da indicare espressamente nel contratto (per le attivit\u00e0 stagionali, per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per l\u2019esecuzione di lavori di carattere straordinario od occasionale, per le lavorazioni a fasi successive che richiedono lavoratori<\/p>\n\n\n\n<p>particolarmente specializzati, per il personale artistico e tecnico nella produzione di spettacoli); il contratto a termine stipulato in casi non previsti dalla legge era nullo, e il rapporto di lavoro si considerava fin dall\u2019inizio a tempo indeterminato.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal 2001 in poi si sono susseguite diverse leggi che hanno via via allargato la possibilit\u00e0 per le imprese di assumere lavoratori a termine, fino ad eliminare del tutto la necessit\u00e0 di una causale specifica e mantenendo solo limiti di durata massima del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Il D.Lgs. 81\/2015 (uno dei testi normativi che compongono il c.d. Jobs Act), attualmente in vigore, prevede che al contratto di lavoro subordinato pu\u00f2 essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi, senza l\u2019indicazione di alcuna causale (e, dunque, anche quando manca un\u2019esigenza temporanea e l\u2019impresa dovrebbe ragionevolmente assumere a tempo indeterminato), e che il contratto a termine pu\u00f2 avere una durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, soltanto nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali o aziendali, ovvero per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, o per sostituzione di altri lavoratori.<\/p>\n\n\n\n<p>Il quesito referendario \u00e8 particolarmente complesso e propone di eliminare alcune parti dell\u2019art. 19.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>votando \u201cNO\u201d<\/strong> si mantiene in vigore l\u2019art. 19 D.Lgs. 81\/2015 cos\u00ec com\u2019\u00e8;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>votando \u201cS\u00cd\u201d<\/strong> si sopprime la prima ipotesi prevista dalla norma (contratto a termine senza causale) e si limita la possibilit\u00e0 di stipulare contratti a termine di durata non superiore a ventiquattro mesi ai soli casi previsti dai contratti collettivi nazionali (non aziendali) o per sostituzione di lavoratori assenti; non sarebbe pi\u00f9 consentita l\u2019assunzione a termine per generiche esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il referendum in materia di sicurezza sul lavoro negli appalti<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Abrogazione parziale dell\u2019art. 26 D.Lgs. 81\/2008<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 26 D.Lgs. 81\/2008 stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, l\u2019imprenditore committente risponde in solido con l\u2019appaltatore, nonch\u00e9 con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall\u2019appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall\u2019INAIL, ma aggiunge che <em>\u201cLe disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell\u2019attivit\u00e0 delle imprese appaltatrici o subappaltatrici\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Questo significa che se un\u2019impresa industriale affida ad un\u2019impresa edile la costruzione di un capannone e se un dipendente dell\u2019impresa edile subisce un infortunio sul lavoro (ad es., cade dal tetto del capannone in costruzione: rischio generico) che gli procura un\u2019invalidit\u00e0 permanente, l\u2019INAIL lo indennizzer\u00e0 del danno patrimoniale (perdita delle retribuzioni future, perch\u00e9 non potr\u00e0 pi\u00f9 lavorare) e il committente (l\u2019impresa industriale) sar\u00e0 responsabile, in via solidale, con l\u2019appaltatore (l\u2019impresa edile), del danno c.d. differenziale, cio\u00e8 dei danni ulteriori rispetto a quelli indennizzati dall\u2019INAIL (danno biologico temporaneo e permanente, danno morale per le sofferenze sopportate o per la lesione della dignit\u00e0, danno dinamico-relazionale per lo stravolgimento della vita precedente a seguito delle menomazioni subite); il lavoratore potr\u00e0 pretendere il risarcimento del danno differenziale, a sua scelta, dal committente o dall\u2019appaltatore, responsabili in solido, e naturalmente sceglier\u00e0 di agire nei confronti dell\u2019impresa economicamente pi\u00f9 solida.<\/p>\n\n\n\n<p>Se, invece, un\u2019impresa industriale affida ad un\u2019impresa specializzata lo smaltimento dell\u2019amianto presente nel suo stabilimento e se un dipendente di questa contrae una malattia professionale per esposizione all\u2019amianto (ad es., per mancanza o inidoneit\u00e0 dei dispositivi di protezione individuale dall\u2019amianto: rischio specifico), l\u2019INAIL lo indennizzer\u00e0 del danno patrimoniale ma il lavoratore potr\u00e0 chiedere il risarcimento del danno differenziale solo all\u2019impresa appaltatrice, mentre il committente sar\u00e0 esonerato da ogni responsabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il referendum propone di abrogare proprio questo esonero, ampliando la responsabilit\u00e0 del committente anche ai rischi specifici dell\u2019appaltatore, cio\u00e8 ai danni legati alle caratteristiche particolari dell\u2019attivit\u00e0 svolta da quest\u2019ultimo, e spingendo indirettamente le imprese ad esercitare un maggiore controllo sull\u2019operato di chi viene incaricato di lavori attraverso appalti o subappalti.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>votando \u201cNO\u201d <\/strong>si mantiene in vigore l&#8217;art.26 D.Lgs.81\/2008 cos\u00ec com&#8217;\u00e8;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211;<strong> votando \u201cS\u00cd\u201d<\/strong> si rende il committente responsabile in solido anche per i danni che sono conseguenza dei rischi specifici propri dell\u2019attivit\u00e0 delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il referendum sulla cittadinanza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>Abrogazione parziale dell\u2019art. 9 L. 91\/1992<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>La L. 91\/1992 distingue nettamente i casi in cui la persona \u201c\u00e8 cittadina italiana\u201d (ad es. per nascita da genitore italiano, c.d. ius sanguinis) dai casi in cui \u201cla cittadinanza pu\u00f2 essere concessa\u201d, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell\u2019Interno: nel primo caso esiste un vero e proprio diritto a vedere riconosciuta la propria condizione di cittadino; nel secondo, lo straniero che chiede la cittadinanza italiana deve essere legalmente residente in Italia (con permesso di soggiorno) da almeno 10 anni e deve superare una valutazione discrezionale, da parte della pubblica Amministrazione, sul suo grado di \u201cintegrazione\u201d nella comunit\u00e0 nazionale (conoscenza della lingua italiana, reddito adeguato, assenza di precedenti penali, ecc.).<\/p>\n\n\n\n<p>La legge prevede gi\u00e0 una deroga: per lo straniero maggiorenne, adottato da un cittadino italiano, il requisito della residenza legale in Italia \u00e8 abbassato a cinque anni successivi all\u2019adozione.<\/p>\n\n\n\n<p>Il referendum propone di generalizzare la deroga, cio\u00e8 di stabilire che la cittadinanza italiana possa essere concessa a tutti gli stranieri maggiorenni che abbiano soggiornato legalmente in Italia da almeno cinque anni e non pi\u00f9 da dieci; la concessione della cittadinanza resterebbe comunque un atto discrezionale dell\u2019Amministrazione, e dunque l\u2019acquisizione resterebbe soggetta, come oggi, alla valutazione del Ministero dell\u2019Interno sul grado di integrazione del richiedente.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 interessante notare che la residenza legale in Italia per cinque anni era il requisito previsto dalla legge precedente, che risaliva addirittura al 1912 ed \u00e8 rimasta in vigore per ben 80 anni, fino alla modifica del 1992, che ha portato il requisito a dieci anni; cinque anni di residenza, inoltre, \u00e8 il requisito previsto per la concessione della cittadinanza nella maggior parte dei Paesi dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>votando \u201cNO\u201d<\/strong> si mantiene in vigore l\u2019art. 9 L. 91\/1992 cos\u00ec com\u2019\u00e8;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; <strong>votando \u201cS\u00cd\u201d<\/strong> si abbassa da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale in Italia trascorso il quale si pu\u00f2 chiedere la concessione della cittadinanza italiana.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>BIBLIOGRAFIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E. Tarquini, 8 e 9 giugno: <em>votiamo per i diritti delle persone che lavorano<\/em>, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/intro-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/intro-<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>referendum?idn=236&amp;idx=29298&amp;idlink=3&amp;utm_source=newsletter&amp;utm_medium<\/p>\n\n\n\n<p>=email&amp;utm_campaign=20250428<\/p>\n\n\n\n<p>A.L. Terzi e G. Cannella, <em>I referendum sui licenziamenti<\/em>, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/i-referendum-sui-licenziamenti-25035\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/i-referendum-sui-licenziamenti-25035<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>C. Coppetta Calzavara, Il referendum sul contratto di lavoro a termine, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/i-referendum-sui-licenziamenti\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/i-referendum-sui-licenziamenti<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>R. Riverso, <em>Il referendum in materia di sicurezza sul lavoro negli appalti per estendere<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>la responsabilit\u00e0 solidale del committente, dell\u2019appaltatore e del subappaltatore<\/em>, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/referendum-in-materia-di-sicurezza-sul-\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/referendum-in-materia-di-sicurezza-sul-<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>lavoro-negli-appalti-per-estendere-la-responsabilita-solidale-del-committente-dell-<\/p>\n\n\n\n<p>appaltatore-e-del-subappaltatore<\/p>\n\n\n\n<p>R. Riverso, <em>Note di mezza estate sul Jobs act annegato in un mare di incostituzionalit\u00e0:<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>il caso del licenziamento disciplinare<\/em>, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/jobs-act-corte-cost\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/jobs-act-corte-cost<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>A. Guariso, <em>Il referendum sulla cittadinanza<\/em>, in<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/il-referendum-sulla-cittadinanza\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/www.questionegiustizia.it\/articolo\/il-referendum-sulla-cittadinanza<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ho chiesto a un amico giudice del lavoro di spiegare a noi profani i cinque referendum in votazione l&#8217;8 e il 9 giugno 2025. Di seguito il suo resoconto. 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