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Referendum del 22 e 23 marzo 2026: le ragioni del NO

L'amica Daniela Faraggi, Magistrato, spiega perché andare a votare e perché votare NO.

Map of Italy with flag.

Il 22 e il 23 marzo si voterà per il referendum confermativo della riforma costituzionale approvata dal Parlamento. La riforma prevede la modifica di ben sette articoli della Costituzione: gli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110, relativi alla Magistratura e all’Ordinamento giurisdizionale.

A differenza del referendum abrogativo (di norme) per il quale è previsto un quorum (cioè il referendum è valido se votano il 50% +1 degli aventi diritto al voto,) il referendum costituzionale non prevede quorum. E’ valido, quindi anche se votano poche decine di persone sui milioni degli aventi diritto e vincerà chi ha ottenuto il 50% + 1 dei voti espressi.

Per questo è fondamentale andare a votare: perché in caso contrario, qualcuno deciderà, comunque, al posto nostro. Qualcuno deciderà se cambiare o meno l’assetto della Costituzione relativo all’equilibrio fra poteri dello Stato, indipendentemente dal nostro volere.

La riforma è presentata come riforma della Giustizia ma tale non è. E’, invece una riforma della Magistratura.

Non accelererà i processi, non migliorerà l’efficienza della giustizia: lo ha detto espressamente e in diverse sedi lo stesso Ministro Nordio, lo ha detto l’avv. Giulia Bongiorno, promotrice della riforma ed è evidente a chiunque ne legga il testo della riforma.

Faccio una premessa: la legge di revisione costituzionale ha un iter di approvazione speciale che comprende il doppio passaggio a Camera e Senato e ciò per favorire l’ampio dibattito indispensabile per valutare la modifica della nostra Costituzione. Costituzione che fu il frutto di una lunghissima elaborazione dei nostri padri e madri costituenti e che fu la sintesi di idee, principi, sensibilità maturati dal dialogo, di chi si era opposto al regime fascista e, pur nei diversi orientamenti politici, collaborò alla stesura di una Carta dei diritti e dei principi che doveva essere alla base di una democrazia: fra questi principi fondamentali, quello della separazione dei poteri e della indipendenza e autonomia della Magistratura.

Questa riforma è invece, sostanzialmente una riforma fatta dal Governo: il testo elaborato dall’ufficio legislativo del Governo e presentato al voto del Parlamento è stato approvato, in tempi rapidissimi, impedendo qualsiasi foma di dibattito, rifiutando la discussione dei numerosissimi emendamenti proposti dalle opposizioni, ignorando i molti rilievi critici di giuristi e costituzionalisti che si erano espressi negativamente evidenziando il contrasto della riforma con molti articoli della Costituzione. In sostanza ben sette articoli della Costituzione destinati a garantire l’equilibrio fra i poteri di uno Stato democratico, sono stati riscritti da un gruppo di tecnici governativi in qualche riunione ristretta.

Solo due volte nella storia della nostra Repubblica, una legge di revisione costituzionale è stata approvata senza alcuna modifica nell’iter parlamentare: e furono la legge costituzionale che separava il Molise dall’Abruzzo e legge Costituzionale che abrogava la pena di morte.

IL CONTENUTO DELLA RIFORMA

La riforma ha la finalità evidente- e sostanzialmente ammessa dai promotori- di porre la Magistratura sotto il controllo della politica.

Il Governo ha presentato la riforma sotto il titolo di “riforma sulla separazione delle carriere”: in realtà il titolo è un “specchietto per le allodole” perché la riforma riguarda anche (e soprattutto) ben altro, e cioè la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), massimo organo di autogoverno della Magistratura e la istituzione di un giudice speciale, l’Alta Corte Disciplinare, a cui trasferire la funzione disciplinare sui magistrati, oggi propria del CSM.

La prova che il tema della separazione delle carriere è solo un pretesto per fare ben altro è data dal fatto che per separare le carriere sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria e non una riforma costituzionale che stravolge ben sette articoli della Carta.

Ma entriamo nel dettaglio della riforma.

LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

Gli scopi dichiarati dai sostenitori della separazione delle carriere fra pubblici ministeri (organo dell’accusa) e giudici sono quelli:

  • di evitare i passaggi da una funzione all’altra;
  • di evitare che pubblici ministeri e giudici, provenendo dallo stesso concorso, condividendo la medesima formazione e carriera di magistrato, e spesso fisicamente anche il luogo di lavoro, abbiano rapporti personali (di colleganza, di amicizia, di frequentazione quotidiana) tali da rendere il giudice parziale nelle decisioni, a favore del “collega” PM e a scapito del difensore: in questo senso i sostenitori lamentano che il giudice non sia abbastanza “terzo”.

Al proposito va osservato:

  • che le funzioni di PM e di Giudice sono già separate dall’inizio degli anni duemila e che la separazione è stata resa vieppiù completa dalla riforma Cartabia che prevede che un magistrato possa cambiare funzione una sola volta nella carriera, nei primi dieci anni e cambiando Regione. Con queste limitazioni i passaggi sono diventati praticamente inesistenti: nello scorso anno, su circa 9400 magistrati in servizio, hanno cambiato funzioni una quarantina di magistrati;
  • che la terzietà del giudice è garantita dall’art. 111 Cost. che regola il cd. “giusto processo”, prevedendo parità fra accusa e difesa, formazione della prova orale e in contradittorio davanti al giudice. Inoltre ogni decisione del giudice (sentenza, ordinanza) deve essere dettagliatamente motivata per iscritto con spiegazione di ogni singolo passaggio logico e giuridico ed è sottoposta ai diversi gradi di giudizio. I giudici sono soggetti a regole di incompatibilità, hanno obbligo di astensione e possono essere ricusati in presenza di conflitti d’interesse.

Se quello che turba è il fatto che il Giudice possa avere rapporti di frequentazione o anche di amicizia con il PM ed esserne quindi influenzato, dovrebbero sorgere analoghe preoccupazioni nel caso in cui il Giudice sia stato compagno di studi dell’avvocato, condivida con lui la stessa passione per il calcetto, o che i due abbiano i figli compagni di scuola.

Si aggiunga che gli stessi rapporti possono esserci fra Giudice di primo grado e Giudice di Appello, che può annullare o riformare le sue decisioni: dobbiamo separare anche le loro carriere?

Si aggiunga, infine, che i numeri smentiscono qualsiasi ipotesi di aprioristica adesione dei giudici alle tesi dei colleghi PM: le percentuali di assoluzioni sono altissime (circa il 40%). Del resto, l’indipendenza del Giudice dal PM è evidente anche dai casi di cronaca di maggiore rilievo mediatico: un Giudice ha assolto Salvini, smentendo l’ipotesi accusatoria; il PM aveva chiesto la custodia cautelare in carcere dei manifestanti arrestati a Torino e il Giudice per alcuni di essi non ha accolto la richiesta, scarcerandoli e applicando misure attenuate (e, come si è visto, scatenando per l’ennesima volta l’ira del Governo).

Giudici e PM condividono la stessa cultura della giurisdizione: entrambi hanno il compito di ricercare la verità attraverso strumenti processuali e sostanziali che garantiscano i diritti degli imputati: ed infatti il PM ha l’obbligo di ricercare anche le prove a favore dell’ imputato ( art. 358 cpp); il difensore, al contrario ha solo l’obbligo di fare l’interesse del proprio cliente anche nascondendo la verità. Il PM deve provare la responsabilità di un imputato con assoluta certezza ( al di là di ogni ragionevole dubbio). Al difensore, basta instillare il dubbio che il suo cliente non sia colpevole.

Con la separazione delle carriere il PM diventerebbe puro antagonista della difesa e lo scopo dell’accusa non sarebbe più quello di collaborare con il giudice alla ricerca della verità processuale, ma sarebbe quello di ottenere quante più “ vittorie” possibili sulla difesa e quindi ottenere la condanna a tutti i costi perdendo così – a discapito dello stesso imputato- il suo ruolo di garante della ricerca della verità .

Significherebbe togliere ai più deboli- l’imputato comune, quello che ha commesso un reato di facile e veloce accertamento, il reato da strada, quello che non ha disponibilità per pagarsi avvocato di fama- la garanzia di un PM che non sia solo in opposizione alla sua difesa in una sorta di partita a due ma che rappresenti lo Stato e le sue garanzie nei confronti del cittadino- imputato compreso.

Significherebbe d’altro canto creare un PM più debole verso i poteri forti, primo fra tutti il potere politico (spesso intrecciato con i grandi poteri economici) che con la modifica dell’organo di autogoverno e autotutela, ha dimostrato di volerne condizionare l’azione e che lo orienterà, con proprie direttive ( già in parte previste dalla legge Cartabia) a indagare (o soprattutto a non indagare) su certi reati piuttosto che su altri.

Ed è chiaro, da quanto sta avvenendo, come il disegno in atto sia quello di rimuovere qualsiasi ostacolo all’azione di governo: si è visto con l’abolizione del reato di abuso di ufficio, con la riforma della Corte dei Conti- approvata in tempi record, convocando le camere il 27 dicembre in pieno periodo di festività natalizia- e la limitazione sia dei suoi poteri di controllo contabile preventivo sugli atti pubblici, sia della responsabilità contabile dei pubblici amministratori, e ciò subito dopo i rilevi della Corte sul progetto del Ponte sullo Stretto.

E il cerchio si chiude con la legge in gestazione -già annunciata dal Governo- che toglierà ai PM la direzione sulla polizia giudiziaria, cioè la polizia che su indicazione del PM svolge le indagini per l’accertamento dei reati, per portarla – al pari della polizia incaricata dell’ordine pubblico- alle dipendenze del Governo: e si può immaginare che così non ci potrà mai più essere, ad esempio, un’ indagine come quella sui fatti della Diaz e di Bolzaneto nel G8 di Genova.

L’aspirazione all’introduzione del premierato e l’evidente erosione del potere legislativo del Parlamento, attraverso la tecnica ormai abituale della legislazione di urgenza e dell’approvazione attraverso mozioni di fiducia rende ancor più evidente il disegno complessivo e il rischio del definitivo venir meno dell’equilibrio dei poteri.

LA CREAZIONE DI DUE CONSIGLI SUPERIORI DELLA MAGISTRATURA

Il CSM nella formulazione attuale è composto per due terzi da magistrati (magistrati di merito, magistrati di legittimità e pubblici ministeri), eletti dai colleghi magistrati e per un terzo da membri cosiddetti “laici “eletti dal Parlamento in seduta comune fra avvocati e professori universitari.

E’ presieduto dal Presidente della Repubblica. Vicepresidente è, di diritto, uno dei membri di nomina politica.

Compiti fondamentali del Csm (definiti dai padri costituenti “ i quattro pilastri dell’autogoverno”) sono:

-nomine

-trasferimenti

-valutazione periodiche di professionalità dei magistrati

-esercizio dell’azione disciplinare sui magistrati

La funzione disciplinare è esercitata da una sezione specifica, e le sue decisioni sono impugnabili- dal magistrato o dal Ministro della Giustizia, davanti al massimo organo giurisdizionale del sistema e cioè le Corte di Cassazione a Sezioni Unite .

Il CSM esercita inoltre funzioni di alta amministrazione e di indirizzo, con produzioni di pareri e circolari organizzative sul funzionamento degli uffici del territorio e una importantissima funzione di tutela dei magistrati nei confronti dei tentativi di condizionamento attraverso pressione politica o mediatica aprendo, nell’ipotesi in cui venga messa a rischio l’indipendenza o la legittimazione del magistrato, un’ azione a sua tutela.

La riforma prevede la costituzione di due Csm separati, uno per i Pubblici Ministeri e uno per i Giudici .

I componenti dei CSM vengono designati per sorteggio, con un metodo però diverso per le due componenti:

  • i magistrati son eletti fra tutti i circa 9500 magistrati in servizio ( sorteggio “puro”);
  • i componenti di nomina politica sono invece sorteggiati fra una rosa di soggetti ( avvocati e professori) nominati dal Parlamento.

Poiché la riforma non specifica il numero dei candidati da inserire nella lista- rimandandolo a successiva legge ordinaria- è quindi possibile che il Parlamento – quindi la maggioranza politica del momento- predisponga, per il sorteggio, una lista di candidati di numero pari, o solo minimamente superiore al numero dei componenti da sorteggiare.

Quindi si avrà un CSM con una componente laica sostanzialmente scelta dalla politica fra soggetti sicuramente capaci, motivati e graditi alla maggioranza politica che li ha designati, e una componente di magistrati sorteggiati fra oltre novemila colleghi, privi di qualsivoglia rappresentanza – rappresentando solo se stessi- privi quindi di responsabilità verso coloro che dovrebbero rappresentare: magistrati, quindi, che appaiono come “monadi”, capitati lì per caso a fronte di una componente di nomina politica coesa e con obiettivi unitari e non adeguatamente contrastabili.

I magistrati sorteggiati inoltre ben potrebbero essere carenti di quelle attitudini, caratteristiche e capacità, non necessariamente proprie di qualsiasi magistrato, necessarie per svolgere un ruolo sostanzialmente di alta amministrazione di organizzazione, indirizzo e tutela e non adeguatamente dotati di capacità al confronto, anche “ politico” – nel senso ampio e positivo del termine- e all’apprezzamento delle dinamiche che si formano all’interno di un organo collegiale delicatissimo come è il CSM.

E a chi ribatte che se un magistrato sa gestire un compito con responsabilità delicatissime come il giudicare la vita delle persone è sicuramente anche capace di fare il componente del CSM rispondo che anche un bravissimo neurochirurgo potrebbe non essere adatto a fare il direttore sanitario o direttore amministrativo di una ASL, un bravissimo professore potrebbe non essere adatto a fare il Dirigente di un plesso scolastico.

Ma anche ragionando molto banalmente: non vorremmo che fosse estratto a sorte neanche il nostro amministratore di condominio. Vogliamo che siano estratti a sorte i componenti dell’organo costituzionale che deve garantire l’equilibrio dei poteri dello Stato?

E’ evidente come una composizione di questo genere renderebbe la Magistratura – posta dalla Costituzione a garanzia dei diritti di tutti i cittadini- più debole, meno rappresentata, meno capace di confrontarsi ed eventualmente di opporsi ad una componente invece politica coesa nel perseguimento dei propri obiettivi

C’è un’altra conseguenza di estremo rilievo

Prevedendo l’estrazione a sorte dei componenti del CSM- si costituzionalizza il principio della possibilità di nominare per sorteggio i componenti di qualsiasi organo costituzionale. Che sia un Sindaco, un Consiglio comunale, un Consiglio Regionale, che sia, finanche, il Parlamento.

Nessuna legge che prevedesse questo metodo per qualsiasi organo costituzionale potrebbe essere tacciata di incostituzionalità visto il precedente del CSM.

Distopia? Fantapolitica? Può darsi. Ma ricordiamo che il sorteggio dei membri del Parlamento era già stato programma specifico dell’”Uomo qualunque” (Guglielmo Giannini) e del suo movimento, che qualche seguito lo ebbe.

L’ALTA CORTE DISCIPLINARE

Ancora più incisiva, sull’autonomia e indipendenza della magistratura, è la sottrazione della delicatissima funzione disciplinare al CSM e il suo trasferimento ad un nuovo organo, l’Alta Corte Disciplinare, regolata da norme che portano a mettere seriamente a rischio l’autonomia della magistratura rispetto al potere politico .

In primo luogo, a differenza degli altri organi di autogoverno, e cioè i due CSM, l’Alta Corte Disciplinare non sarà presieduta dal Presidente della Repubblica, massima espressione della garanzia di indipendenza della magistratura.

Non sarà presieduta neppure da un magistrato. Sarà invece presieduta da un componente di nomina politica.

Sarà composta da sei membri “laici” (tre nominati dal Presidente della Repubblica e tre estratti a sorte dalla solita lista predisposta dalla maggioranza politica) e da nove magistrati sorteggiati fra i magistrati di Cassazione: escludendo così tutti i giudici di merito – quelli che svolgono ordinariamente i processi -e riportando il sistema giudiziario indietro di settant’anni quando vi era una magistratura “ di serie A” (quella di Cassazione) e una “ di serie B” ( quella di merito, cioè i Tribunali), ed anche questo in violazione dell’articolo della Costituzione ( art. 107 comma 3 ) che sancisce che i magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di funzione.

La Corte giudicherà divisa in “collegi” la cui composizione è demandata a future leggi ordinarie, da approvarsi entro un anno- e quindi entro la fine della odierna legislatura, con la sola indicazione di “ garantire la rappresentanza dei magistrati: non si può quindi sapere cosa deciderà la legge ordinaria in relazione alla composizione dei collegi, alla percentuale di presenza dei magistrati rispetto ai membri di nomina politica – alle modalità di funzionamento, alla individuazione degli illeciti disciplinari.

Potrebbe essere quindi prevista una composizione a maggioranza della componente politica, ( esempio, collegi giudicanti formati da tre persone di cui due nominati dalla politica e solo un magistrato) con chiaro rischio di utilizzo dell’azione disciplinare per sanzionare comportamenti di magistrati ritenuti di “ ostacolo alla politica” o comunque ai poteri forti, ivi compreso quello economico.

Ciò a maggior ragione considerato l’altro gravissimo aspetto del procedimento disciplinare introdotto dalla riforma: le decisioni dell’ Alta Corte Disciplinare non saranno appellabili davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ma all’interno della stessa Alta Corte, pur con collegi in composizione diversa: sì elimina quindi il controllo di un organo terzo, esterno e superiore, in evidente violazione dell’art. 111 Costituzione, sul giusto processo.

L’Alta Corte Disciplinare diventerebbe un sistema chiuso, autoreferenziale, a forte componente politica e con magistrati sorteggiati, che controlla e giudica se stesso.

Ogni Ordine professionale ha la sua sezione disciplinare: l’ordine degli Avvocati, quello degli Architetti, dei Medici, dei Commercialisti ma le sanzioni disciplinari possono sempre essere impugnate davanti alla Corte di Cassazione .

I magistrati diventerebbero l’unica categoria professionale privata del diritto al ricorso ad un giudice terzo.

Inoltre L’istituzione dell’Alta Corte per giudicare solo i magistrati ordinari ( e non le magistrature speciali, come Tar, Corte dei Conti, giudici tributari, magistratura militare) viola il divieto costituzionale di istituire “ giudici speciali” ( art. 102 Cost).

Concludo con due osservazioni.

La prima è che la riforma Costituzionale- che scardina l’organo costituzionale posto dai padri e madri costituenti come massimo presidio della indipendenza della magistratura dal potere politico, affinché non si verificasse mai più quanto accaduto nel periodo precedente- in realtà è una ““scatola vuota”, che andrà riempita, nei suoi aspetti attuativi da leggi ordinarie. Leggi ordinarie da approvarsi entro un anno dalla entrata in vigore della riforma e quindi entro la fine del mandato di questo Governo e legislatura: si comprende quindi la enorme fretta nell’approvazione della Riforma e anche nella individuazione della data del referendum, in contrasto- se non con la legge ( ma qui il discorso diviene molto tecnico) – comunque con la prassi adottata dall’inizio della Repubblica ad ora, di utilizzare il massimo termine previsto per la fissazione della consultazione per consentire il più ampio spazio e tempo per l’attività di informazione e dibattito sui contenuti della riforma oggetto di referendum. E si capisce anche la originaria formulazione di un quesito talmente generico da evitare perfino di nominare i sette articoli della Costituzione che vengono stravolti.

Proprio perché questa Riforma è una “scatola vuota”, non tranquillizza il fatto, sottolineato dai promotori, che non venga modificato l’art. 104, della Costituzione che stabilisce che “la Magistratura costituisce un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere”: identico principio e spesso con parole uguali è espresso nelle costituzioni di Cina, Russia, Iran, Venezuela, Corea del Nord ed Egitto.

La preoccupazione per i possibili effetti di questa riforma sulla indipendenza della Magistratura è avvertita a livello internazionale: visto il testo della riforma costituzionale, Margaret Satterthwaite, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sull’indipendenza di giudici e avvocati, il 23.10.2025 ha inviato al Governo Italiano una comunicazione con l’invito a valutare con estrema cautela modifiche radicali all’assetto della magistratura che potrebbero non essere conformi agli standard internazionali in materia di indipendenza della Magistratura e al Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), ratificato dall’Italia nel 1978.

Votando SI alla riforma costituzionale, diamo sostanzialmente una “ cambiale in bianco” all’attuale Governo per modificare a suo piacimento, attraverso leggi ordinarie, di attuazione dello “ scheletro” di riforma Costituzionale l’equilibrio dei rapporti fra Esecutivo e Magistratura . E ciò dopo che il Governo ha sostanzialmente già messo a tacere il potere legislativo ormai mero recettore di leggi approvate per decreto di urgenza e attraverso mozioni di fiducia.

Votando NO, diamo almeno spazio alla possibilità di un dibattito politico più approfondito prima di stravolgere una Costituzione nata dalla Resistenza al fascismo e volta alla tutela della indipendenza della Magistratura- fino ad allora sottoposta al Governo e, prima, alla Monarchia.

La seconda considerazione è che questa riforma comporterà un aumento della spesa pubblica nel settore giustizia di almeno 150 milioni di euro all’anno, quando tali fondi potrebbero essere utilizzati per arginare le drammatiche carenze croniche della macchina giustizia e renderla più efficiente: il personale amministrativo ha una scopertura che in molti uffici arriva al 40 %, quello di magistratura di circa il 17%.

Se vi fosse interesse a migliorare la giustizia, si investirebbe per aumentarne gli organici: in Italia ci sono 12 giudici ogni 100.000 abitanti, contro una media Europea di 22 ogni 100.000. Ci sono 4,7 PM contro una media di Europea di 14,5 su ogni 100.000 abitanti.

La situazione delle nostre carceri, più volte sanzionata dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo, è nota. Nel 2025 vi si sono suicidati 80 detenuti.

Questa riforma, nonostante la propaganda di governo, non ha nulla a che fare con l’efficienza della giustizia, la rapidità dei processi, gli errori giudiziari ( che in Italia sono inferiori a qualsiasi altra nazione di Europa) . Ha a che fare con l’indipendenza della magistratura a tutela di tutti i cittadini

E la volontà dell’attuale maggioranza di sottoporre la magistratura al controllo della politica, oltre che evidente dalla campagna di delegittimazione in corso da anni è stata esplicitata verbalmente e candidamente dagli stessi promotori.

Vi invito a leggere quindi a leggere il seguente

ANGOLO DELLE CITAZIONI

Le confessioni:

  1. Questa riforma non influisce sull’efficienza della giustizia, ma nessuno ha mai preteso che influisse sulla efficienza della giustizia (Nordio , 18.3.2025)
  1. Scusatemi ma chi è che ha detto che questa riforma deve incidere sui tempi e sull’efficienza della giustizia? Un ignorante può pensare una cosa del genere” (Avv. Giulia Bongiorno 22.1.2025)
  1. C’è un rischio nel doppio CSM. O si va fino in fondo e si porta il PM sotto l’esecutivo, come avviene i tanti Paesi, oppure gli si toglie il potere di impulso alle indagini “ ( Delmastro Delle Vedove, FdI , 14.3.2025)
  1. La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti, entrambe in discussione al Senato, rappresentano la risposta più adeguata ad una intollerabile invadenza che non fermerà l’azione del Governo “ ( Meloni, 31.10.2025)
  1. Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo “(Nordio, 3.11.2025 )
  1. Non basta la separazione delle carriere, non basta la riforma del CSM. Serve completare . Penso alla responsabilità civile… penso anche ad aprire un dibattito se è giusto o meno continuare a conservare la polizia giudiziaria sotto l’autorità dei Magistrati ( Tajani 25.1.2026)
  1. Chi controlla la Magistratura? (…) Con l’inserimento dell’ Alta Corte Disciplinare ci sarà un controllo sulla magistratura” ( Nordio, 5.2.2026 )

La delegittimazione sistematica della Magistratura e di singoli magistrati

  1. I giudici sono matti, sono mentalmente disturbati, hanno turbe psichiche e sono antropologicamente diversi dalla razza umana” ( Berlusconi, 4.9.2003)
  1. La Magistratura e’ politicizzata, e’ sotto gli occhi di tutti. Gran parte dei magistrati che ha fatto carriera in Italia proviene dalla sinistra, alcuni erano anche dirigenti delle organizzazioni giovanili . Il magistrato ha il compito di fare il killer, la stampa ha il compito di dare notizia” (Musumeci FdI , 31.8.2025)
  1. I giudici del c.d. Tribunale dei Ministri hanno fatto strazio delle norme più elementari del diritto, tale da stupirsi che non gli siano schizzati i codici dalle mani, ammesso che li abbiano consultati !” ( NORDIO, 9.10.2025)
  1. Quel magistrato ha il mio massimo disprezzo . Non gli stringerei la mano, Dovrei usare il disinfettante” (NORDIO, sul PG Policastro reo di aver ricordato che la sua riforma attua il piano della P2 di Licio Gelli – 6.2.2026)

Grandi Avvocati

Non ho mai avuto l’impressione che un giudice abbia pronunciato una sentenza solo perché intendeva rispettare il collega dell’accusa e solo perché appartenenti al medesimo ordine. Il problema vero è che un magistrato sia intellettualmente onesto; se è tale può passare dall’una all’altra funzione interpretando la correttamente ( Avv. Franco COPPI, già difensore di Berlusconi, 30.5.2024)

3 Comments

  1. Se nordio non aggravasse con le sue affermazioni la già devastante riforma sarebbe meglio, e l avvocatessa Giulia Bongiorno evitasse di pensare che siano tutti stupidi a parte lei e i suoi famosi assistiti sarebbe ancora meglio

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