Ho chiesto a un amico giudice del lavoro di spiegare a noi profani i cinque referendum in votazione l’8 e il 9 giugno 2025. Di seguito il suo resoconto. Siccome l’articolo è lungo, lo pubblico in due puntate: la prima è stata già pubblicata lo scorso 18 maggio, la seconda viene pubblicata oggi. Vi chiedo di leggerlo con la massima attenzione, di inoltrarlo a parenti, amici, colleghi, conoscenti, e soprattutto di andare a votare.
Premessa dell’autore: Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 gli elettori italiani sono chiamati a votare su cinque referendum abrogativi. Per la validità della consultazione è necessario che vada a votare almeno la metà + 1 degli aventi diritto al voto (che sono circa 47 milioni di persone: quindi, se non andranno a votare più di 23,5 milioni di elettori, i voti espressi da chi si sarà recato alle urne non conteranno nulla).
Il rischio di fallimento di questi referendum è molto alto: mentre negli anni dal 1974 (anno in cui si tenne il primo referendum abrogativo) al 1995 il quorum (ossia la metà + 1 degli aventi diritto al voto) è stato raggiunto 9 volte su 10 consultazioni, negli anni dal 1997 ad oggi il quorum è stato raggiunto solo 1 volta su 8. È noto, inoltre, che in tutte le elezioni (politiche, regionali, comunali, europee) svoltesi negli ultimi dieci anni, la partecipazione al voto è stata molto più bassa che in passato, ed è scesa più volte sotto il 50% (nelle elezioni europee e regionali). Come ha ricordato il Presidente Mattarella, tuttavia, la non partecipazione al voto indebolisce la democrazia, perché consegna nelle mani di pochi tutto il potere decisionale su questioni che riguardano l’intera collettività.
Le materie di questi cinque referendum sono complesse, i quesiti sono di difficile lettura anche per i tecnici del diritto, ma è importante andare a votare, perché si tratta di decidere su diritti fondamentali di tante persone.
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Il referendum sul contratto di lavoro a termine
- Abrogazione parziale dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act)
Anche qui, bisogna partire da lontano.
Nel nostro ordinamento, il contratto di lavoro subordinato è, di regola, a tempo indeterminato, mentre il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (o “a termine”) rappresenta l’eccezione. Solo la stabilità del rapporto di lavoro, infatti, garantisce ai lavoratori l’esercizio dei loro diritti senza la paura del mancato rinnovo del contratto, e consente di garantire quella esistenza libera e dignitosa che deriva dalla continuità del lavoro e della retribuzione: il carattere ordinario del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è ormai da tempo affermato anche dal diritto dell’Unione Europea.
La disciplina del contratto a termine è stata per quasi 40 anni quella dettata dalla L.230/1962 che, rispettando il rapporto regola/eccezione, consentiva la stipulazione di contratti di lavoro a termine soltanto in casi specifici, da indicare espressamente nel contratto (per le attività stagionali, per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per l’esecuzione di lavori di carattere straordinario od occasionale, per le lavorazioni a fasi successive che richiedono lavoratori
particolarmente specializzati, per il personale artistico e tecnico nella produzione di spettacoli); il contratto a termine stipulato in casi non previsti dalla legge era nullo, e il rapporto di lavoro si considerava fin dall’inizio a tempo indeterminato.
Dal 2001 in poi si sono susseguite diverse leggi che hanno via via allargato la possibilità per le imprese di assumere lavoratori a termine, fino ad eliminare del tutto la necessità di una causale specifica e mantenendo solo limiti di durata massima del contratto.
Il D.Lgs. 81/2015 (uno dei testi normativi che compongono il c.d. Jobs Act), attualmente in vigore, prevede che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi, senza l’indicazione di alcuna causale (e, dunque, anche quando manca un’esigenza temporanea e l’impresa dovrebbe ragionevolmente assumere a tempo indeterminato), e che il contratto a termine può avere una durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, soltanto nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali o aziendali, ovvero per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, o per sostituzione di altri lavoratori.
Il quesito referendario è particolarmente complesso e propone di eliminare alcune parti dell’art. 19.
– votando “NO” si mantiene in vigore l’art. 19 D.Lgs. 81/2015 così com’è;
– votando “SÍ” si sopprime la prima ipotesi prevista dalla norma (contratto a termine senza causale) e si limita la possibilità di stipulare contratti a termine di durata non superiore a ventiquattro mesi ai soli casi previsti dai contratti collettivi nazionali (non aziendali) o per sostituzione di lavoratori assenti; non sarebbe più consentita l’assunzione a termine per generiche esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
Il referendum in materia di sicurezza sul lavoro negli appalti
4. Abrogazione parziale dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008
L’art. 26 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL, ma aggiunge che “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
Questo significa che se un’impresa industriale affida ad un’impresa edile la costruzione di un capannone e se un dipendente dell’impresa edile subisce un infortunio sul lavoro (ad es., cade dal tetto del capannone in costruzione: rischio generico) che gli procura un’invalidità permanente, l’INAIL lo indennizzerà del danno patrimoniale (perdita delle retribuzioni future, perché non potrà più lavorare) e il committente (l’impresa industriale) sarà responsabile, in via solidale, con l’appaltatore (l’impresa edile), del danno c.d. differenziale, cioè dei danni ulteriori rispetto a quelli indennizzati dall’INAIL (danno biologico temporaneo e permanente, danno morale per le sofferenze sopportate o per la lesione della dignità, danno dinamico-relazionale per lo stravolgimento della vita precedente a seguito delle menomazioni subite); il lavoratore potrà pretendere il risarcimento del danno differenziale, a sua scelta, dal committente o dall’appaltatore, responsabili in solido, e naturalmente sceglierà di agire nei confronti dell’impresa economicamente più solida.
Se, invece, un’impresa industriale affida ad un’impresa specializzata lo smaltimento dell’amianto presente nel suo stabilimento e se un dipendente di questa contrae una malattia professionale per esposizione all’amianto (ad es., per mancanza o inidoneità dei dispositivi di protezione individuale dall’amianto: rischio specifico), l’INAIL lo indennizzerà del danno patrimoniale ma il lavoratore potrà chiedere il risarcimento del danno differenziale solo all’impresa appaltatrice, mentre il committente sarà esonerato da ogni responsabilità.
Il referendum propone di abrogare proprio questo esonero, ampliando la responsabilità del committente anche ai rischi specifici dell’appaltatore, cioè ai danni legati alle caratteristiche particolari dell’attività svolta da quest’ultimo, e spingendo indirettamente le imprese ad esercitare un maggiore controllo sull’operato di chi viene incaricato di lavori attraverso appalti o subappalti.
– votando “NO” si mantiene in vigore l’art.26 D.Lgs.81/2008 così com’è;
– votando “SÍ” si rende il committente responsabile in solido anche per i danni che sono conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Il referendum sulla cittadinanza
- Abrogazione parziale dell’art. 9 L. 91/1992
La L. 91/1992 distingue nettamente i casi in cui la persona “è cittadina italiana” (ad es. per nascita da genitore italiano, c.d. ius sanguinis) dai casi in cui “la cittadinanza può essere concessa”, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno: nel primo caso esiste un vero e proprio diritto a vedere riconosciuta la propria condizione di cittadino; nel secondo, lo straniero che chiede la cittadinanza italiana deve essere legalmente residente in Italia (con permesso di soggiorno) da almeno 10 anni e deve superare una valutazione discrezionale, da parte della pubblica Amministrazione, sul suo grado di “integrazione” nella comunità nazionale (conoscenza della lingua italiana, reddito adeguato, assenza di precedenti penali, ecc.).
La legge prevede già una deroga: per lo straniero maggiorenne, adottato da un cittadino italiano, il requisito della residenza legale in Italia è abbassato a cinque anni successivi all’adozione.
Il referendum propone di generalizzare la deroga, cioè di stabilire che la cittadinanza italiana possa essere concessa a tutti gli stranieri maggiorenni che abbiano soggiornato legalmente in Italia da almeno cinque anni e non più da dieci; la concessione della cittadinanza resterebbe comunque un atto discrezionale dell’Amministrazione, e dunque l’acquisizione resterebbe soggetta, come oggi, alla valutazione del Ministero dell’Interno sul grado di integrazione del richiedente.
È interessante notare che la residenza legale in Italia per cinque anni era il requisito previsto dalla legge precedente, che risaliva addirittura al 1912 ed è rimasta in vigore per ben 80 anni, fino alla modifica del 1992, che ha portato il requisito a dieci anni; cinque anni di residenza, inoltre, è il requisito previsto per la concessione della cittadinanza nella maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea.
– votando “NO” si mantiene in vigore l’art. 9 L. 91/1992 così com’è;
– votando “SÍ” si abbassa da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale in Italia trascorso il quale si può chiedere la concessione della cittadinanza italiana.
BIBLIOGRAFIA
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https://www.questionegiustizia.it/articolo/intro-
referendum?idn=236&idx=29298&idlink=3&utm_source=newsletter&utm_medium
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A.L. Terzi e G. Cannella, I referendum sui licenziamenti, in
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-referendum-sui-licenziamenti-25035
C. Coppetta Calzavara, Il referendum sul contratto di lavoro a termine, in
https://www.questionegiustizia.it/articolo/i-referendum-sui-licenziamenti
R. Riverso, Il referendum in materia di sicurezza sul lavoro negli appalti per estendere
la responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore, in
https://www.questionegiustizia.it/articolo/referendum-in-materia-di-sicurezza-sul-
lavoro-negli-appalti-per-estendere-la-responsabilita-solidale-del-committente-dell-
appaltatore-e-del-subappaltatore
R. Riverso, Note di mezza estate sul Jobs act annegato in un mare di incostituzionalità:
il caso del licenziamento disciplinare, in
https://www.questionegiustizia.it/articolo/jobs-act-corte-cost
A. Guariso, Il referendum sulla cittadinanza, in
https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-referendum-sulla-cittadinanza

Ecco il link corretto al referendum in materia di sicurezza sul lavoro: https://www.questionegiustizia.it/articolo/referendum-in-materia-di-sicurezza-sul-lavoro-negli-appalti-per-estendere-la-responsabilita-solidale-del-committente-dell-appaltatore-e-del-subappaltatore
Mi è stato chiesto cosa voterò. Come sapete ho sempre dichiarato il mio voto e lo faccio anche stavolta. Voterò convintamente 5 SI’